IN BREVE
Nuovi obblighi di fatturazione elettronica per forfetari e soggetti “minori” e sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con POS
Dichiarazione IVA 2022: ravvedimento e sanzioni
Entro il 30 giugno l’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid
Rottamazione-ter: entro il 9 maggio le rate in scadenza nel 2020
ISA: approvati i punteggi di affidabilità e le specifiche tecniche per l’acquisizione di ulteriori dati Pronti i codici tributo per l’utilizzo del bonus gas e energia per le imprese
Credito d’imposta a favore delle imprese editrici: pronto il codice tributo da indicare in F24
Detrazioni e deduzioni Irpef per l’anno d’imposta 2021
Modello Redditi PF 2022: aggiornati modello e istruzioni
Intermediari e obblighi di sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse
Beneficio prima casa: per il calcolo della “superficie utile complessiva” irrilevante il requisito dell’abitabilità
Piattaforma “Cessione crediti”: la guida dell’Agenzia Entrate5 per mille 2022: online l’elenco provvisorio delle Onlus  
APPROFONDIMENTI
Dichiarazione IVA tardiva o omessa: ravvedimento e sanzioni
Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2021  
PRINCIPALI SCADENZE
IN BREVE

IVA, ADEMPIMENTI

Nuovi obblighi di fatturazione elettronica per forfetari e soggetti “minori” e sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con POS

D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 18

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto PNRR-2) sono entrati in vigore nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica a carico dei forfetari e dei cd. “soggetti minori” ed in materia di accettazione dei pagamenti con carte di debito e credito. L’art. 18 del decreto dispone in particolare che:

  • ai soggetti attualmente esonerati, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ovvero:
  • di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Restano esclusi dall’obbligo fino al 2024, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.

Al riguardo si prevede inoltre che per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applichino ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2022: ravvedimento e sanzioni

È scaduto il 2 maggio (il 30 aprile cade di sabato) il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2022 riferita al periodo 2021.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi entro il 31 luglio 2022, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

Vedi l’Approfondimento

INCENTIVI, ADEMPIMENTI

Entro il 30 giugno l’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143438

Il 27 aprile 2022 è stato emanato il Provvedimento direttoriale n. 143438/2022 con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia Entrate. Sono stati definiti quindi le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti.

L’adempimento è stato introdotto per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.

Devono inviare il modello tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel regime “ombrello”, di cui all’art. 1 , commi da 13 a 15, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).

L’adempimento non è obbligatorio nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del D.L. n. 41/2021. In quest’ultimo caso, la dichiarazione dev’essere comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente usufruiti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva presentata in precedenza.

Pertanto la dichiarazione dev’essere comunque presentata quando:

  • il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti richiesti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

L’autodichiarazione dovrà essere inviata tra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

A tal fine il contribuente si può avvalere di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Entro 5 giorni dall’invio sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia.

La dichiarazione dev’essere presentata anche dai contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 5, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021. Anche tali soggetti sono tenuti ad adempiere all’obbligo entro il 30 giugno o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

DEFINIZIONE AGEVOLATA, VERSAMENTI

Rottamazione-ter: entro il 9 maggio le rate in scadenza nel 2020

Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 28 aprile 2022

La legge di conversione del Decreto “Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha fissato nuovi termini per considerare tempestivo il pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 e per quelle del 2022.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ricordato al riguardo che, entro il  30 aprile 2022, per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter” si dovranno versare le rate in scadenza nel 2020. In particolare, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020.

Per il termine del 30 aprile 2022, ha precisato l’Agenzia, sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018.

Il pagamento dovrà quindi avvenire, considerando le scadenze che ricadono nei giorni festivi, quindi entro il 9 maggio 2022.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO

ISA: approvati i punteggi di affidabilità e le specifiche tecniche per l’acquisizione di ulteriori dati

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 21 aprile 2022, n. 136193; Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143350

Con Provvedimento n. 136193 del 21 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021.Tali dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati all’applicazione degli indici, oppure possono essere dagli stessi modificati in caso di errore.

Il provvedimento, in particolare, individua le specifiche tecniche con cui predisporre il file contenente:

  • l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati;
  • l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, risultano delegati alla richiesta dei dati in argomento.

Individuate inoltre le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2021.

Con il Provvedimento n. 143350 del 27 aprile 2022, l’Agenzia Entrate ha poi individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali.

Vengono confermati i punteggi di affidabilità già previsti lo scorso anno necessari per beneficiare del regime premiale ai fini ISA. Viene altresì confermato il meccanismo che prevede l’accesso ai benefici anche valutando il punteggio dell’anno di applicazione congiuntamente a quello dell’anno precedente (calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021).

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Pronti i codici tributo per l’utilizzo del bonus gas e energia per le imprese

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 14 aprile 2022, n. 18/E

Con la Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha istituito quattro codici tributo per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, introdotti con determinati provvedimenti legislativi, per compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

  • “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
  • “6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
  • “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
  • “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”

da utilizzare, tramite modello F24 e attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2022.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d’imposta a favore delle imprese editrici: pronto il codice tributo da indicare in F24

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 22 aprile 2022, n. 19/E

Con la Risoluzione n. 19/E del 22 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Il credito d’imposta, pari al 10% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, è stato istituito nel 2020 dal decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) per le spese 2019 ed esteso poi a quelle 2020 dal decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021).

Il codice tributo è il seguente:

  • “6974” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”

da indicare nella sezione “Erario” del modello F24 (colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”).

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

IRPEF

Detrazioni e deduzioni Irpef per l’anno d’imposta 2021

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Per il 2021 ricordiamo tra le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente la detrazione per le spese mediche,sopra la franchigia di 129,11 euro, nella misura del 19%. Al riguardo va tenuto presente che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Vedi l’Approfondimento

DICHIARAZIONI

Modello Redditi PF 2022: aggiornati modello e istruzioni

Il 22 aprile 2022 l’Agenzia Entrate ha aggiornato il modello Redditi Persone fisiche 2022 e relative istruzioni.

Le modifiche si sono rese necessarie per recepire le ulteriori cause di esclusione dell’applicabilità degli ISA previste per contribuenti che, nel periodo d’imposta 2021, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi rispetto al periodo d’imposta 2019, oltre che per i soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, o che esercitano, in via prevalente le attività economiche contraddistinte da specifici codici attività.

DICHIARAZIONI

Intermediari e obblighi di sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 aprile 2022, n. 217

Con la Risposta n. 217 del 26 aprile 2022, indirizzata ad un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali, l’Agenzia Entrate ha confermato quanto già indicato in precedenza, ossia:

  • l’assenza di un obbligo, in capo all’intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie;
  • che le dichiarazioni sono pur sempre documenti fiscalmente rilevanti e la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, anche quando si tratti di documenti informatici.

Il suddetto obbligo riguarda anche tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono all’Agenzia Entrate o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti.

Relativamente poi al periodo di conservazione delle copie delle dichiarazioni fiscali l’Agenzia Entrate, rinviando all’art. 3, comma 9-bis, del D.P.R. n. 322/1998 secondo il quale i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano copia di quelle trasmesse “per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”, chiarisce che, tale termine, non può essere inteso in maniera statica, ossia «il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione», ma come “termine per l’accertamento” del periodo d’imposta di riferimento.

Così, non solo esso troverà applicazione anche per dichiarazioni diverse da quelle sui redditi ma, altresì, per l’intero arco temporale necessario a tal fine, sia esso diminuito o maggiorato, rispetto a quello ordinario, in ragioni di peculiari previsioni normative, quali quella di cui all’art. 12 D.L. n. 78/2009 o altre, previste, ad esempio, dalla legislazione di emergenza necessaria a far fronte ad eventi imprevedibili come sismi, alluvioni o altri eventi eccezionali.

IMMOBILI, IMPOSTA DI REGISTRO

Beneficio prima casa: per il calcolo della “superficie utile complessiva” irrilevante il requisito dell’abitabilità

Cassazione, Ordinanza 21 aprile 2022, n. 12811

In tema di imposta di registro, la Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, nell’Ordinanza n. 12811 del 21 aprile 2022, si è espressa per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”. In proposito è stato chiarito che occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva”, in forza della quale è irrilevante il requisito dell’abitabilità” dell’immobile, mentre quello dell’utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione.

Di conseguenza, è legittima la revoca del beneficio qualora possano computarsi nella superficie “utile” i vani posti al piano seminterrato e il piano sottotetto-soffitta e un vano deposito di un immobile (in quel caso non abitabili perché non conformi ai parametri previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Piattaforma “Cessione crediti”: la guida dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti”, Aprile 2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti”, che illustra le funzionalità della piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, tramite la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi.

Attraverso la Piattaforma si possono comunicare le cessioni:

  • dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (art. 176 del D.L. n. 34 del 2020);
  • del credito d’imposta ACE (art. 19, comma 3, del D.L. n. 73 del 2021).

TERZO SETTORE

5 per mille 2022: online l’elenco provvisorio delle Onlus

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco provvisorio delle Onlus che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2022 (anno d’imposta 2021). Parliamo di 160 enti, 29 dei quali già presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022.

Entro il 10 maggio sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia l’elenco aggiornato delle Onlus che hanno richiesto di accedere al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2022.

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA tardiva o omessa: ravvedimento e sanzioni

È scaduto il 2 maggio (il 30 aprile cade di sabato) il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2022 riferita al periodo 2021.

Dichiarazione tardiva

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi entro il 31 luglio 2022, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

Dichiarazione omessa

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 2 maggio 2022 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della dichiarazione sono le seguenti:

  • nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta;
  • se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro;
  • se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata;
  • se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.

IRPEF

Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2021

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Per il 2021 ricordiamo le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:

  • Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito; di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000; di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro; 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro; 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro; 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
  • Detrazione per figli a carico nella misura, per ogni figlio, di un importo pari a 1.220 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni, di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni e a 1.620 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio. Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1.220 euro per figli minori di 3 anni) il reddito teorico (95.000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000;
  • Detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese funebri nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
  • Detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19%, con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 550 euro;
  • Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;
  • Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e, dal 2016, 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
  • Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 ero di spese sostenute;
  • Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro fino al 2020. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro;
  • Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
  • Detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%);
  • Superbonus 110%, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus). Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”). Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
  • Detrazione delle spese di istruzione per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
  • Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
  • Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
  • Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%;
  • Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.
ATTENZIONE: Si ricorda che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Tra le deduzioni ricordiamo:

  • I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per i famigliari fiscalmente a carico);
  • I contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
  • I contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
  • l’assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
  • le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all’assistenza diretta della persona;
  • il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;
  • i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

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