IN BREVE
Contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio: dal 3 maggio al 24 maggio le domande
In scadenza il 2 maggio la presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2022
Crisi d’impresa: dal 2022 soglie abbassate per l’obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati
Presentazione Dichiarazione IVA annuale in scadenza al 2 maggio 2022
Bonus investimenti pubblicitari: pubblicato l’elenco degli ammessi per il 2021
Precompilata disponibile dal 23 maggio 2022Legge di Bilancio: le proroghe dei bonus casa
Detrazioni edilizie e Superbonus: l’Agenzia Entrate aggiorna i software per la comunicazione delle opzioni
Amministratori di condominio: fino al 19 aprile la possibilità di comunicare i dati 2021
Estensione a ricercatori e docenti delle agevolazioni fiscali per il “rientro dei cervelli”
La nuova visura catastale: tutto quello che c’è da sapere nella guida delle Entrate  
APPROFONDIMENTI
Presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2022
Crisi d’impresa: novità sull’obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati  
PRINCIPALI SCADENZE
IN BREVE

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio: dal 3 maggio al 24 maggio le domande

Mise, D.Dirett. 24 marzo 2022

Dal 3 maggio al 24 maggio 2022 si potranno presentare le domande per richiedere contributi a fondo perduto previsti dal Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio.

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

Il fondo è stato istituito dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (art. 2) per:

  • contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza Covid;
  • prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi.

Possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 previsti dall’art. 2, comma 1, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza:

  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per l’intervento agevolativo, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
  • 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite la procedura informatica.

IVA, ADEMPIMENTI

In scadenza il 2 maggio la presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2022

Scade il 2 maggio 2022 (il 30 aprile cade di sabato) il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2022.

Il modello TR infatti deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’aggiornamento del modello IVA TR (con riferimento unicamente alle istruzioni alla compilazione) e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

L’aggiornamento delle istruzioni e delle specifiche tecniche al modello si è reso necessario al fine di recepire il nuovo limite massimo per la compensazione “orizzontale” dei crediti IVA, incrementato a 2 milioni di euro a seguito della Legge di Bilancio 2022.

Vedi l’Approfondimento

CRISI D’IMPRESA

Crisi d’impresa: dal 2022 soglie abbassate per l’obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati

Con il D.L. n. 118/2021, convertito in legge n. 147/2021, il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), già rinviato più volte, entrerà in vigore a breve con importanti cambiamenti (la data di entrata in vigore è fissata al 16 maggio 2022, con un possibile slittamento al 15 luglio per effetto della proroga disposta dal secondo decreto PNRR, approvato il 13 aprile scorso dal Governo non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

In particolare è previsto un nuovo obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati con decorrenza 1° gennaio 2022 (art. 30 sexies, D.L. n. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021).

I creditori pubblici qualificati:

  • l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
  • l’Agenzia Entrate,
  • l’Agenzia Entrate-Riscossione,

dovranno segnalare il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria fiscale e/o contributiva all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria.

La segnalazione ha lo scopo di incentivare i destinatari delle comunicazioni ad attivarsi preventivamente per la verifica del presupposto del “going concern”.

Vedi l’Approfondimento

DICHIARAZIONI, IVA

Presentazione Dichiarazione IVA annuale in scadenza al 2 maggio 2022

Scade il 2 maggio 2022 (il 30 aprile cade di sabato) il termine per la presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA/2022 (anno d’imposta 2021). Il modello va presentato esclusivamente per via telematica.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus investimenti pubblicitari: pubblicato l’elenco degli ammessi per il 2021

Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Decreto 7 aprile 2022

Con provvedimento del capo dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del 7 aprile 2022 è stato approvato l’elenco degli ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (art. 57-bis, D.L. n. 50/2017) effettuati nel 2021.

La fruizione dello sconto fiscale è condizionata alla verifica preventiva da parte delle imprese di non aver superato i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, tramite F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi.

Il bonus è collegato al codice tributo 6900, appositamente istituito dall’Agenzia con la Risoluzione n. 41/E/2019.

DICHIARAZIONI

Precompilata disponibile dal 23 maggio 2022

Dal prossimo 23 maggio l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie, spese funebri, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora.

Chi, potendolo fare, accetterà online il 730 precompilato senza apportare modifiche, non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali.

Oltre al 730 è disponibile anche il modello Redditi persone fisiche precompilato.

La dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per accedere è necessario essere in possesso di

  • credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid)
  • Carta d’identità elettronica (CIE)
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

La dichiarazione dei redditi precompilata andrà eventualmente inviata:

  • entro il 30 settembre 2022 (modello 730)
  • entro il 30 novembre 2022 (modello Redditi Persone Fisiche).

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Legge di Bilancio: le proroghe dei bonus casa

Agenzia delle Entrate, Circolare 1° aprile 2022, n. 9/E

Con la Circolare n. 9/E del 1° aprile 2022 l’Agenzia Entrate ha illustrato e analizzato le principali novità normative contenute nella Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Tra queste, l’estensione al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili (“Bonus mobili”) e per la sistemazione a verde di aree scoperte private degli edifici (“Bonus verde”).

L’Agenzia ricorda inoltre la proroga al 31 dicembre 2022, dello sconto fiscale per gli interventi che danno diritto al bonus facciate, con percentuale ridotta dal 90 al 60%.

Sempre a seguito delle recenti modifiche normative, ricorda l’Agenzia, i redditi dei fabbricati siti nei territori interessati dai terremoti verificatisi nel 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono esenti da Irpef e Ires fino al 31 dicembre 2021.

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Detrazioni edilizie e Superbonus: l’Agenzia Entrate aggiorna i software per la comunicazione delle opzioni

L’Agenzia Entrate ha pubblicato la versione aggiornata (v.1.2.2 del 7 aprile 2022) dei software di compilazione e di controllo utili per la comunicazione delle opzioni per interventi edilizi e Superbonus.

L’adeguamento tiene conto della proroga prevista dall’articolo 10-quater del decreto “Sostegni-ter” che ha posticipato, dal 7 al 29 aprile 2022, il termine per l’invio delle comunicazioni delle spese del 2021 e delle rate residue per le spese del 2020.

Il software Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus permette la compilazione della Comunicazione degli interventi relativi sia alle singole unità immobiliari che alle parti comuni degli edifici e consente la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Può essere utilizzato dai singoli beneficiari, dagli amministratori di condominio e dagli intermediari.

La procedura di controllo consente invece di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Amministratori di condominio: fino al 19 aprile la possibilità di comunicare i dati 2021

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 aprile 2022, n. 2022/110854

Con Provvedimento n. 110854 del 7 aprile 2022, adottato d’intesa con il MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato), l’Agenzia Entrate dispone la proroga, dal 7 aprile al 19 aprile 2022, del termine utile agli amministratori per l’invio delle comunicazioni delle spese sostenute nel 2021 dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di parti comuni dell’edificio ristrutturato.

L’ulteriore proroga segue quella stabilita con il Provvedimento del 16 marzo 2022, con il quale l’Agenzia Entrate aveva prorogato il termine, dal 16 marzo al 7 aprile 2022, per assicurare la maggior completezza e correttezza nell’invio dei dati ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

Considerato che è stata spostata dal 30 aprile al 23 maggio la data a partire dalla quale l’Agenzia rende disponibile la dichiarazione precompilata 2022 relativa all’anno 2021, l’ulteriore ampliamento della finestra temporale non ha impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022.

IRPEF

Estensione a ricercatori e docenti delle agevolazioni fiscali per il “rientro dei cervelli”

Agenzia delle Entrate, Circolare 1° aprile 2022, n. 9/E

Con la Circolare n. 9/E del 1° aprile 2022 l’Agenzia Entrate illustra e analizza le principali novità normative in materia di imposte dirette contenute nella Legge n. 234/2021.

L’art. 1, comma 763, della legge di Bilancio 2022 modifica l’art. 5 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (“Rientro dei cervelli”) inserendo i commi 5-ter e 5-quater.

Il comma 5-ter, in particolare, fornisce ai docenti o ricercatori che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’UE, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari dell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (D.L. n. 78/2010), la possibilità di optare per l’estensione dell’ambito di applicazione del regime agevolativo a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta forfetaria.

Questo a condizione che siano diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione e che abbiano, a seconda degli importi da versare, almeno uno o tre figli minorenni.

IMMOBILI, CATASTO

La nuova visura catastale: tutto quello che c’è da sapere nella guida delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Guida “La nuova visura catastale”

L’Agenzia delle Entrate ha attivato, dal 1° febbraio 2021, la nuova piattaforma tecnologica denominata “SIT” (Sistema Integrato del Territorio), a disposizione dei cittadini, per la visura attuale, e dei professionisti, per la visura storica.

Nella guida “La nuova visura catastale” l’Agenzia illustra i cambiamenti intervenuti rispetto alla vecchia piattaforma descrivendo, in particolare, il nuovo modello di visura catastale, che supera lo schema tabellare e sintetico utilizzato fino ad ora.

La nuova organizzazione dei dati all’interno della visura, infatti, permette di fornire un maggior numero di informazioni, grazie a una disposizione più strutturata del testo, garantendo una migliore esposizione e comprensione delle variazioni intervenute, nel corso del tempo, nelle titolarità degli immobili. Nel documento anche utili esempi pratici per cittadini e professionisti che vogliono richiedere le visure catastali, attuali e storiche, per soggetto e per immobile.

APPROFONDIMENTI

IVA, ADEMPIMENTI

Presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2022

Scade il 2 maggio (il 30 aprile cade di sabato) il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2022.

Il modello TR infatti deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Ricordiamo che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

  • si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
  • si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
  • si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007);
  • si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l’apposizione del visto di conformità.

L’Agenzia Entrate ha reso noto l’aggiornamento del modello IVA TR (con riferimento unicamente alle istruzioni alla compilazione) e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

L’aggiornamento delle istruzioni e delle specifiche tecniche al modello si è reso necessario al fine di recepire il nuovo limite massimo per la compensazione “orizzontale” dei crediti IVA, incrementato a 2 milioni di euro a seguito della Legge di Bilancio 2022.

CRISI D’IMPRESA

Crisi d’impresa: novità sull’obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati

Con il D.L. n. 118/2021, convertito in legge n. 147/2021, il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), già rinviato più volte, entrerà in vigore a breve con importanti cambiamenti (la data di entrata in vigore è fissata al 16 maggio 2022, con un possibile slittamento al 15 luglio per effetto della proroga disposta dal secondo decreto PNRR, approvato il 13 aprile scorso dal Governo non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

In particolare è previsto un nuovo obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati con decorrenza 1° gennaio 2022 (art. 30 sexies, D.L. n. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021).

I creditori pubblici qualificati:

  • l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
  • l’Agenzia Entrate,
  • l’Agenzia Entrate-Riscossione,

dovranno segnalare il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria fiscale e/o contributiva all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria.

La segnalazione ha lo scopo di incentivare i destinatari delle comunicazioni ad attivarsi preventivamente per la verifica del presupposto del “going concern”.

La segnalazione assume quindi una connotazione di tipo informativo (e non quale obbligo di ricorso all’istituto della composizione negoziata). È tuttavia evidente come l’eventuale inerzia dell’organo amministrativo e/o del collegio sindacale potrà essere giudicata quale elemento sfavorevole non solo ai fini dell’analisi di “meritevolezza” per l’accesso alla composizione negoziata e/o alle procedure concorsuali ordinarie, ma anche in ordine ad eventuali future azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali.

L’art. 30-sexies, comma 1, del D.L. n. 152/2021, convertito nella legge n. 233/2021, individua le seguenti soglie di indebitamento rilevanti ai fini della segnalazione:

INPS: ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

  • per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
  • per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000.

Agenzia Entrate: l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche superiore all’importo di euro 5.000.

Agenzia Entrate-Riscossione: l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori:

  • all’importo di euro 100.000, per le imprese individuali;
  • all’importo di euro 200.000, per le società di persone;
  • all’importo di euro 500.000 per le altre società.

Le segnalazioni riguarderanno:

  • per INPS i debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022 per quanto di competenza dell’INPS;
  • per l’Agenzia Entrate i debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al 1° trimestre 2022;
  • per l’Agenzia Entrate-Riscossione i carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022 per quanto di competenza dell’Agenzia Entrate-Riscossione.

e verranno inviate:

  • da parte di INPS e Agenzia Entrate-Riscossione entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi per l’obbligo di segnalazione entro i seguenti termini:
  • da parte dell’Agenzia Entrate: entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche e, quindi, entro i seguenti termini (salvo proroghe eventuali):
  • 1° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 30.07.2022 (presentazione Lipe 31.05.2022);
  • 2° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 15.11.2022 (presentazione Lipe 16.09.2022);
  • 3° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 29.01.2023 (presentazione Lipe 30.11.2022);
  • 4° trimestre 2022: invio segnalazione entro il 29.04.2023 (presentazione Lipe 28.02.2023).

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