IN BREVE
Riforma della Giustizia e del processo tributario
Immobili da costruire: nuovo modello di garanzia fideiussoria
Riaddebito del bollo al cliente imponibile per il contribuente forfetario
730-2022 in scadenza il 30 settembre
Bonus 200 euro professionisti e autonomi: domande entro il 30 novembre
Fringe benefit: esenzione aumentata anche per il 2022
Tassabili come redditi di capitale i vincoli di indisponibilità delle cryptovalute
Credito di imposta edicole per l’anno 2022: al via le domande.
Amministratori di società e deducibilità fiscale degli accantonamenti a TFM (Trattamento Fine Mandato)
Le agevolazioni per le Imprese Creative
Gli incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti
Firmato il Decreto “carburanti”: esteso fino al 5 ottobre lo sconto di 30 centesimi
Soggetto iscritto all’AIRE e domicilio fiscale dell’attività professionale svolta in Italia
“Bonus verde” prorogato fino al 2024
APPROFONDIMENTI
Le Imprese Creative
La residenza fiscale
PRINCIPALI SCADENZE
IN BREVE

GIUSTIZIA, PROCESSO TRIBUTARIO

Riforma della Giustizia e del processo tributario

Legge 31 agosto 2022, n. 130

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022, ed entra in vigore il 16 settembre 2022, la legge 31 agosto 2022, n. 130 contenente la riforma della giustizia e del processo tributari

Obiettivo fondamentale della riforma è quello di elevare la giustizia tributaria al rango di quella civile, penale, amministrativa e militare con la previsione di magistrati professionali assunti per concorso. Le Commissioni tributarie verranno sostituire dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.

La Riforma si pone anche l’obiettivo di ridurre il contenzioso tributario e a tal fine dispone:

  • che le cause fino a 3.000 euro siano assegnate ad un giudice monocratico;
  • una definizione agevolata per i giudizi pendenti davanti la Corte di Cassazione al 15 luglio 2022 con la cancellazione delle liti fino a 100.000 euro con il pagamento del 5%, per i giudizi dove l’Agenzia Entrate avesse perso entrambi i gradi del giudizio, e la cancellazione con il pagamento del 20% per le liti fino a 50.000 euro per i giudizi dove l’Agenzia Entrate avesse perso in tutto o in parte in uno dei gradi di merito.

Altre novità:

  • l’onere della prova sarà sempre a carico dell’Ente impositore (e non del contribuente);
  • viene ripristinata la prova testimoniale scritta;
  • viene meglio disciplinato il processo telematico;
  • viene favorita la conciliazione: la parte che la rifiuta potrà essere chiamata al pagamento delle spese di giudizio con una maggiorazione del 50%.

CONTRATTI

Immobili da costruire: nuovo modello di garanzia fideiussoria

D.M. 6 giugno 2022, n. 125

Il D.M. 6 giugno 2022, n. 125 del Ministero della Giustizia (pubblicato in G.U. il 24 agosto 2022) ha approvato il nuovo modello standard di garanzia fideiussoria cui è obbligato il costruttore all’atto, oppure in un momento precedente alla stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le stesse finalità (ai sensi dell’art. 3, comma 7-bis, del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122).

Le nuove regole si applicheranno a partire dal 23 settembre 2022; le garanzie fideiussorie rilasciate dal 16 marzo 2019 al 22 settembre 2022, rimangono efficaci fino alla scadenza, ma in caso di rinnovo andranno adeguate al nuovo modello.

La fideiussione può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti dell’acquirente dell’immobile da costruire.

Le clausole previste dalla Sezione I del modello possono essere modificate solo in senso più favorevole per il beneficiario, mentre le clausole previste dalla Sezione II sono derogabili su accordo delle parti.

IMPOSTA DI BOLLO

Riaddebito del bollo al cliente imponibile per il contribuente forfetario

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 12 agosto 2022, n. 428

Con la risposta n. 428 del 12 agosto 2022, l’Agenzia Entrate ha precisato che l’imposta di bollo addebitata in fattura (art. 1, comma 64, della legge n. 190/2014 e art. 22 del D.P.R. n. 642/1972) è assimilabile ai ricavi e ai compensi e concorre quindi alla determinazione forfetaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva ed è, quindi, rilevante ai fini della tassazione.

Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa e tra gli altri documenti, anche le fatture, quando la somma indicata è superiore a 77,47 euro e non è soggetta a IVA (art. 13, comma 1, della Tariffa, parte prima).

L’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera. Nei casi in cui quest’ultimo riaddebiti al cliente l’imposta, il rimborso diventa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.

DICHIARAZIONI

730-2022 in scadenza il 30 settembre

Entro il 30 settembre 2022 i contribuenti, direttamente oppure tramite Caf o professionisti abilitati, potranno presentare il 730/2022, per dichiarare i redditi prodotti nel 2021. La scadenza vale sia per il 730 ordinario che per quello precompilato.

Ci sarà poi tempo fino al 25 ottobre 2022 per correggere eventuali errori a proprio sfavore, tramite un 730 integrativo. Dopo quella data, o in ogni caso per correggere errori a sfavore dell’Erario, sarà invece necessario presentare un modello Redditi integrativo. La dichiarazione Redditi integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria nella quale è stato commesso l’errore.

AGEVOLAZIONI

Bonus 200 euro professionisti e autonomi: domande entro il 30 novembre

Comunicato Stampa 8 settembre 2022

È stato firmato il decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum da 200 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti, per il sostegno contro l’inflazione e il caro-energia.

I beneficiari dell’indennità una tantum oggetto del decreto ministeriale sono:

che,

L’AdePP (Associazione degli enti previdenziali privati) ha reso noto che scadrà il prossimo 30 novembre il termine di presentazione delle domande, senza click day, di accesso al bonus di 200 euro per professionisti e lavoratori autonomi. È stato altresì precisato che l’avvio della presentazione delle domande potrà avvenire trascorsi due giorni dalla pubblicazione del citato decreto in Gazzetta Ufficiale, ma comunque non prima del 20 settembre.

AGEVOLAZIONI

Fringe benefit: esenzione aumentata anche per il 2022

D.L. 9 agosto 2022, n. 115, art. 12

Il cosiddetto decreto “Aiuti bis” (D.L. n. 115/2022, attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge) ha elevato a 600 euro, anche per il periodo d’imposta 2022, il limite di esenzione fiscale e contributivo relativo alle elargizioni di beni e servizi da parte dei datori di lavoro. Sono state altresì introdotte delle novità che riguardano l’ampliamento dei beni e servizi oggetto di agevolazione. In particolare, al verificarsi di determinate condizioni, rientrano nel beneficio anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

IRPEF

Tassabili come redditi di capitale i vincoli di indisponibilità delle cryptovalute

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 agosto 2022, n. 437

L’Agenzia Entrate, con la risposta all’interpello n. 437/2022, ha individuato il trattamento fiscale della remunerazione derivante dalla attività di “staking”, ovvero del compenso in cryptovalute corrisposto a fronte del vincolo di non utilizzo delle stesse per un certo periodo di tempo, considerandolo reddito di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. h) del TUIR.

In particolare l’Agenzia Entrate sostiene che nel caso in cui il wallet delle cryptovalute sia detenuto presso un intermediario finanziario residente in Italia, quest’ultimo è tenuto all’applicazione di una ritenuta di acconto del 26% ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973. Inoltre il contribuente non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, applicabili invece alle cryptovalute detenute all’estero o in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

AGEVOLAZIONI

Credito di imposta edicole per l’anno 2022: domande entro il 30 settembre 2022

Governo – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Comunicato stampa 1° settembre 2022

Dal 1° al 30 settembre 2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l’anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta edicole”.

Per l’anno 2022 possono accedere al beneficio:

  • gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Come per l’anno 2021, anche per l’anno 2022 rientrano tra le spese cui è parametrato il credito gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Lo stanziamento complessivo previsto, che costituisce limite di spesa, ammonta a 15 milioni di euro. La misura massima stabilita per l’agevolazione è pari ad euro 4.000, analogamente agli anni 2020 e 2021.

Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata oppure la pagina dedicata del portale impresainungiorno.gov.it.

IMPOSTE SUI REDDITI

Amministratori di società e deducibilità fiscale degli accantonamenti a TFM (Trattamento Fine Mandato)

Cassazione, Ordinanza 29 agosto 2022, n. 25435

La Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 25435 del 29 agosto 2022 ha recentemente ribadito che in tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del D.P.R. n. 917/1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, comma 5, del medesimo D.P.R. n. 917/1986, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti.

MPRESE

Le agevolazioni per le Imprese Creative

Ministero dello Sviluppo Economico, D.Dir. 8 agosto 2022

Le Imprese Creative sono quelle imprese che hanno le loro origini nel talento, nella creatività e nella maestria di quegli individui che hanno il potenziale per creare posti di lavoro e benessere attraverso la produzione e lo sfruttamento delle proprietà intellettuali.

Le Imprese Creative si inseriscono essenzialmente in ogni settore dell’economia in cui i prodotti finali siano nuovi ed originali o in cui i prodotti vengano realizzati seguendo un approccio originale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il D.Dir. 8 agosto 2022 che, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.M. 3 luglio 2015, fornisce indicazioni utili per la migliore attuazione della misura di sostegno all’economia sociale e al settore delle imprese culturali e creative, individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e stabilisce i criteri per la corretta valutazione e per il monitoraggio dei programmi di investimento presentati dalle imprese.

Vedi l’Approfondimento

INCENTIVI

Gli incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti

Comunicato stampa 5 agosto 2022

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che il Governo ha previsto nuovi incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti e altri interventi; con successivi provvedimenti ministeriali verranno disciplinate anche le procedure per l’erogazione delle agevolazioni.

Per il 2022, nell’ipotesi in cui l’acquirente abbia un reddito inferiore a 30.000 euro, è previsto l’innalzamento al 50% dei contributi finora previsti per l’acquisto di veicoli non inquinanti:

  • fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (6.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 (elettrico), con prezzo dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
  • fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2, con prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

Potrà beneficiare dell’incentivo aggiuntivo un solo soggetto nell’ambito dello stesso nucleo familiare. All’incentivo possono accedere anche le persone giuridiche che noleggiano le autovetture, purché ne mantengano la proprietà almeno per 12 mesi.

AGEVOLAZIONI

Firmato il Decreto “carburanti”: esteso fino al 17 ottobre lo sconto di 30 centesimi

Comunicato Stampa 13 settembre 2022, n. 162

È stato firmato il Decreto che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.

IMPOSTE DIRETTE, IVA

Soggetto iscritto all’AIRE e domicilio fiscale dell’attività professionale svolta in Italia

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 16 agosto 2022, n. 429

In risposta (n. 429 del 16 agosto 2022) a una cittadina italiana iscritta all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) e intenzionata a svolgere un’attività libero-professionale in Italia, l’Agenzia Entrate ha precisato che la costituzione nel territorio italiano del domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un Paese terzo, non impedisce di considerare la cittadina italiana, chiaramente intenzionata ad avviare la sua unica attività professionale, quale soggetto passivo IVA alla stregua di un qualsiasi altro residente.

In linea generale, dunque, chi presta attività professionale si considera soggetto passivo IVA in Italia se:

  • è domiciliato in Italia, anche se residente all’estero;
  • è residente in Italia e non è domiciliato all’estero;
  • è domiciliato o residente all’estero ma possiede una stabile organizzazione in Italia,

con la conseguenza, che, in presenza di uno di questi elementi, le prestazioni rese si considerano, in linea generale, effettuate in Italia.

“Poiché l’istante non svolge, nel paese di residenza, così come rappresentato nella richiesta, alcuna attività professionale o imprenditoriale” l’Agenzia precisa che “nel modello AA9/12, presentato ai sensi dell’art, 35 del decreto in materia IVA, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l’attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita IVA ordinaria“.

La risposta dell’Agenzia osserva infine che i redditi riconducibili all’attività svolta in Italia andranno ivi assoggettati ad imposizione.

Vedi l’Approfondimento

AGEVOLAZIONI

“Bonus verde” prorogato fino al 2024

L’art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha previsto, a partire dall’anno di imposta 2018, una detrazione pari al 36% delle spese documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. Bonus verde).

L’art. 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha prorogato tale detrazione per le spese sostenute fino al 2024.

La detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori.

La detrazione:

  • è calcolata su un importo massimo di euro 5.000 per unità immobiliare residenziale (la detrazione massima per immobile è quindi di euro 1.800 = 36% di 5.000) per immobile;
  • ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

La detrazione spetta per:

  • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

L’Agenzia Entrate ha precisato che le opere effettuate devono portare alla completa trasformazione dell’intero giardino o dell’area interessata e riguardare la sistemazione a verde ex novo o la reale “rinascita” di aree verdi appartenenti a immobili già esistenti; non spetta la detrazione per i giardini delle case in costruzione.

Sono quindi esclusi gli interventi di manutenzione di routine e parziali; la circolare dell’Agenzia Entrate n. 28/E/2022 ha ribadito che la detrazione non spetta per:

  • manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa a un intervento innovativo o modificativo;
  • lavori in economia.

Per quanto riguarda il recupero di balconi e terrazzi, l’Agenzia Entrate ha spiegato che l’acquisto di fioriere e l’allestimento a verde di tali spazi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca a un intervento innovativo di immobili residenziali. Rientrano nella detrazione anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione dell’area interessata.

APPROFONDIMENTI

IMPRESE

Le Imprese Creative

Ministero dello Sviluppo Economico, D.Dir. 8 agosto 2022

Le Imprese Creative sono quelle imprese che hanno le loro origini nel talento, nella creatività e nella maestria di quegli individui che hanno il potenziale per creare posti di lavoro e benessere attraverso la produzione e lo sfruttamento delle proprietà intellettuali.

Le Imprese Creative si inseriscono essenzialmente in ogni settore dell’economia in cui i prodotti finali siano nuovi ed originali o in cui i prodotti vengano realizzati seguendo un approccio originale.

In particolare, il Decreto interministeriale 19 novembre 2021 – Disciplina del Fondo per le piccole e medie imprese creative ha indicato i seguenti codici ATECO per definire le attività interessate da una eventuale “creatività”:

– Codice Ateco 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili;

– Codice Ateco 13.20.00 Tessitura;

– Codice Ateco 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia;

– Codice Ateco 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento;

– Codice Ateco13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca;

– Codice Ateco 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette;

– Codice Ateco 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;

– Codice Ateco 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);

– Codice Ateco 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;

– Codice Ateco 13.99.10 Fabbricazione di ricami;

– Codice Ateco 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;

– Codice Ateco 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;

– Codice Ateco 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;

– Codice Ateco 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento;

– Codice Ateco 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria;

– Codice Ateco 16.10.00 Taglio e piallatura del legno;

– Codice Ateco 16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio;

– Codice Ateco 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili);

– Codice Ateco 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero;

– Codice Ateco 16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;

– Codice Ateco 16.29.40 Laboratori di corniciai;

– Codice Ateco 17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone;

– Codice Ateco 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa;

– Codice Ateco 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media;

– Codice Ateco 18.14 Legatoria e servizi connessi;

– Codice Ateco 18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati;

– Codice Ateco 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico;

– Codice Ateco 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;

– Codice Ateco 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica;

– Codice Ateco 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico;

– Codice Ateco 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli;

– Codice Ateco 26.52 Fabbricazione orologi;

– Codice Ateco 31.09.05 Finitura mobili;

– Codice Ateco 32.1 Fabbricazione d gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose;

– Codice Ateco 32.2 Fabbricazione di strumenti musicali;

– Codice Ateco 32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli;

– Codice Ateco 58.11Edizione di libri;

– Codice Ateco 58.14 Edizione di riviste e periodici;

– Codice Ateco 58.19.00 Altre attività editoriali;

– Codice Ateco 58.21 Edizione di giochi per computer;

– Codice Ateco 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;

– Codice Ateco 60.10.00 Trasmissioni radiofoniche;

– Codice Ateco 60.20.0 Programmazione e trasmissioni televisive;

– Codice Ateco 62.01 Produzione di software non connesso all’edizione;

– Codice Ateco 63.12 Portali web;

– Codice Ateco 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione;

– Codice Ateco 71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici,

– Codice Ateco 73.11 Agenzie pubblicitarie;

– Codice Ateco 74.1 Attività di design specializzate;

– Codice Ateco 74.20.1 Attività di riprese fotografiche;

– Codice Ateco 74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa;

– Codice Ateco 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento, con esclusione del Codice 90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti;

– Codice Ateco 91.0 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;

– Codice Ateco 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria;

– Codice Ateco 95.25 Riparazione orologi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il D.Dir. 8 agosto 2022 che, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 2, del .D.M 3 luglio 2015, fornisce indicazioni utili per la migliore attuazione della misura di sostegno all’economia sociale e al settore delle imprese culturali e creative, individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e stabilisce i criteri per la corretta valutazione e per il monitoraggio dei programmi di investimento presentati dalle imprese.

IMPOSTE DIRETTE, IVA

La residenza fiscale in Italia

La residenza fiscale indica la potestà impositiva di un Paese su un soggetto. L’art. 3, comma 1, del TUIR dispone che, per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, l’imposta sui redditi si applica sull’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non fiscalmente residenti in Italia l’imposta si applica solo sui redditi prodotti in Italia.

Si considera fiscalmente residente in Italia chi per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni l’anno, 184 in quelli bisestili):

  • è iscritto nell’Anagrafe delle persone residenti in Italia, oppure
  • ha il proprio domicilio o la propria dimora abituale in Italia.

L’art. 2, comma 2, del TUIR considera infatti residenti in Italia “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”. Le tre condizioni sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta, uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento tale persona può essere ritenuta non residente in Italia.

Sono, inoltre, considerati fiscalmente residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del conteggio dei giorni all’estero, la circolare n. 201 del 17 agosto 1996 afferma che bisogna utilizzare il criterio della effettiva presenza fisica. A tale riguardo rilevano:

  • la frazione di giorno;
  • il giorno di arrivo e di partenza;
  • i sabati e le domeniche se vengono trascorsi nello Stato in cui l’attività viene esercitata;
  • gli eventuali giorni festivi trascorsi nel territorio italiano prima, durante e dopo l’attività lavorativa;
  • i periodi di pausa durante l’attività lavorativa trascorsi nel territorio italiano.

In caso di trasferimenti in corso d’anno, se il soggetto risiede in Italia per meno di 183 giorni (184 per anni bisestili), la suddivisione in due parti del periodo d’imposta è riconosciuta solo nelle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione con la Svizzera (art. 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera) e con la Germania (punto 3 del Protocollo alla Convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania), come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 471/E del 3 dicembre 2008.

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