IN BREVE
Entro il 1° agosto la presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre
Cartelle di pagamento: nel decreto “Aiuti” novità ai fini della decadenza dalla rateazione
Esterometro, l’Agenzia Entrate spiega le nuove regole
Aggiornamento tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione per agevolazioni imprese
Soggetta ad IVA la cessione di fabbricato in costruzione
Imprese che partecipano a fiere internazionali: bonus di 10.000 euro
Bonus locazioni imprese turistiche: approvato il modello per l’autodichiarazione
Credito d’imposta “R&S”: quattro codici tributo per il riversamento spontaneo
Aiuti di Stato emergenza Covid: pronti i codici per riversare gli importi in eccesso
Tax credit “Energia”: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Non imponibili IVA i beni “in transito”
In arrivo l’algoritmo antievasione VE.R.A
Bonus 200 euro: chi deve presentare la domanda
Detrazione IRPEF per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
Circolare “Omnibus” Agenzia Entrate: le novità per il bonus vacanze
La rateizzazione spese sanitarie  
APPROFONDIMENTI
La presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre
Decreto “Aiuti”: nuove regole sulle rateazioni delle cartelle di pagamento  
PRINCIPALI SCADENZE
IN BREVE

IVA

Entro il 1° agosto la presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre

Scade il 1° agosto 2022, in quanto il 31 luglio cade di domenica, il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2022.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Vedi l’Approfondimento

RISCOSSIONE

Cartelle di pagamento: nel decreto “Aiuti” novità ai fini della decadenza dalla rateazione

D.L. 17 maggio 2022, n. 50, art. 15-bis

Il decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022), al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee, dopo il passaggio parlamentare, ha modificato nuovamente le regole sulle rateazioni delle cartelle di pagamento.

In particolare, chi non paga 8 rate, e non più 5, decade dal beneficio di rateazione e il carico non può essere nuovamente rateizzato.

Inoltre, è stata innalzata da 60.000 euro a 120.000 euro la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Vedi l’Approfondimento

IVA, ADEMPIMENTI

Esterometro, l’Agenzia Entrate spiega le nuove regole

Agenzia delle Entrate, Circolare 13 luglio 2022, n. 26/E

Con la Circolare 13 luglio 2022, n. 26/E l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in materia di esterometro, alla luce delle nuove regole introdotte, con effetto dal 1° luglio 2022, dalla legge di Bilancio 2021.

In particolare, il documento di prassi fa il punto sulle numerose modifiche normative che hanno interessato la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, dall’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’adempimento, alle regole di compilazione dei file xml da trasmettere, alle modalità di conservazione dei documenti.

I principali chiarimenti riguardano:

PROFILO

INCENTIVI, IMPRESE

Aggiornamento tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione per agevolazioni imprese

D.M. 23 giugno 2022

A decorrere dal 1° luglio 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari all’1,02%.

L’aggiornamento arriva con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2022.

IVA, IMMOBILI

Soggetta ad IVA la cessione di fabbricato in costruzione

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 6 luglio 2022 n. 365

Con la Risposta n. 365 del 6 luglio 2022 l’Agenzia Entrate ha chiarito che la cessione di fabbricato in corso di costruzione, ancora catastalmente individuato come terreno edificabile, sarà soggetto ad IVA e, in ragione del principio di alternatività IVA/Registro (art. 40 D.P.R. n. 131/1986), ad imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Lo stato di interruzione dei lavori e l’assenza di una classificazione catastale, riferibile anche alla categoria transitoria F/3, idonea ad attribuire agli stessi la natura di fabbricato, fa sì che gli immobili in argomento non siano riconducibili alla fattispecie dei “fabbricati non ultimati”, ma alle aree edificabili.

INCENTIVI, IMPRESE

Imprese che partecipano a fiere internazionali: bonus di 10.000 euro

D.L. 17 maggio 2022, n. 50, art. 25-bis

L’art. 25-bis del decreto “Aiuti” prevede, in favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, l’introduzione di un buono del valore di 10.000 euro.

Il buono, che ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita piattaforma resa disponibile sul sito dello stesso Ministero e nei limiti delle risorse a disposizione della misura.

INCENTIVI, IMPRESE

Bonus locazioni imprese turistiche: approvato il modello per l’autodichiarazione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 giugno 2022, n. 253466

Con Provvedimento n. 253466 del 30 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni per beneficiare del “Bonus locazioni imprese turistiche”, di cui all’art. 5 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, oltre a definire le modalità attuative per la cessione del credito.

Il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 29 agosto 2022, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con una Faq pubblicata sul proprio sito.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato anche il modello “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Il modello, in particolare, è utile per attestare i requisiti e le condizioni per fruire del credito d’imposta previsto per i canoni sostenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

INCENTIVI, IMPRESE

Credito d’imposta “R&S”: quattro codici tributo per il riversamento spontaneo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 luglio 2022, n. 259689; Risoluzione 5 luglio 2022, n. 34/E

La procedura di riversamento spontaneo prevede che possano essere regolarizzati, senza sanzioni e interessi (art. 5, commi 7-12, D.L. n. 146/2021), gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Con Provvedimento n. 259689 del 4 luglio 2022 l’Agenzia Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per l’accesso alla procedura e, con successiva Risoluzione n. 34/E del 5 luglio, ha istituito i codici tributo per il riversamento spontaneo, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli indebiti utilizzi in compensazione del suddetto credito di imposta.

Si tratta di quattro codici tributo e, più precisamente:

  • denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
  • denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
  • denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
  • denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.

Ricordiamo che l’agevolazione è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da 2015 e fino al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore del decreto n. 146/2021 (22 ottobre 2021).

L’importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

INCENTIVI, IMPRESE

Aiuti di Stato emergenza Covid: pronti i codici per riversare gli importi in eccesso

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 5 luglio 2022, n. 35/E

Con Risoluzione n. 35/E del 5 luglio 2022 l’Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione dell’importo degli aiuti Covid eccedente i massimali stabiliti dalla Commissione Ue con la comunicazione del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”.

Si tratta dei seguenti codici tributo

  • denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021”;
  • denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021”

utili per consentire la restituzione spontanea dell’importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali sopra citati, e per il versamento dei relativi interessi, tramite il modello F24 ELIDE.

INCENTIVI, IMPRESE

Tax credit “Energia”: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 11 luglio 2022, n. 25/E

L’Agenzia Entrate, con la Circolare 11 luglio 2022, n. 25/E, ha fornito chiarimenti in merito ai crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica in favore di imprese “energivore” e “non energivore” in relazione al primo e al secondo trimestre 2022 .

I crediti d’imposta “Energia” possono essere utilizzati in compensazione prima della conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti prescritti, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata possano considerarsi sostenute, ai sensi dell’art. 109 del Tuir, nel citato trimestre.

Detti crediti d’imposta, inoltre, sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Anche le fatture di cortesia si ritengono valide ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale in esame.

IVA

Non imponibili IVA i beni “in transito”

Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello 11 luglio 2022, n. 370

Con la Risposta all’istanza di interpello 11 luglio 2022, n. 370, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento IVA delle prestazioni di trasporto di beni, oggetto di due trasferimenti di proprietà: il primo trasferimento avviene dal fornitore extra-Ue ad soggetto passivo IVA stabilito in Italia, mentre il secondo passaggio di proprietà avviene tra quest’ultimo e un suo cliente extra-UE.

Il trasporto è commissionato dal soggetto passivo italiano e i beni in esame dovrebbero “sostare”, nel periodo compreso tra i due trasferimenti di proprietà, in un deposito doganale, situato in Italia, di cui il soggetto passivo IVA stabilito in Italia intende acquisire la disponibilità.

L’Agenzia ha precisato che ai fini del regime di non imponibilità previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, occorre che:

  1. i beni oggetto del trasporto siano qualificati come “beni in transito”;
  2. il soggetto passivo IVA stabilito in Italia sia il “titolare del regime di transito”.

Si ricorda che costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili anche “i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea”.

La norma, peraltro, non definisce i requisiti richiesti ai fini della qualificazione della merce come “bene in transito”.

ACCERTAMENTO

In arrivo l’algoritmo antievasione VE.R.A

D.M. 28 giugno 2022

Dopo le ultime indicazioni del Garante Privacy, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 28 giugno 2022 del Ministero dell’Economia e delle finanze, attuativo delle nuove analisi di rischio basate sull’interconnessione fra le banche dati dell’Anagrafe tributaria.

Saranno predisposte liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione utilizzando le informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari, attraverso l’applicativo software VE.R.A – Verifica rapporti finanziari: l’elaborazione, realizzata a livello centrale, verrà poi trasferita alle sedi locali dell’Agenzia Entrate per la realizzazione delle necessarie azioni di controllo.

Gli indirizzi operativi e le linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti sono stati recentemente oggetto dalla Circolare dell’Agenzia Entrate n. 21/E del 20 giugno 2022.

AGEVOLAZIONI, LAVORO

Bonus 200 euro: chi deve presentare la domanda

Inps, Circolare 24 giugno 2022, n. 73

Sul sito Inps è stata pubblicata la Circolare n. 73 del 24 giugno 2022, con la quale l’Istituto fornisce le istruzioni per accedere all’indennità una tantum di 200 euro disposta dal decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50, art. 31), ed elenca i beneficiari della misura.

In particolare, possono ricevere l’indennità i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, aventi il diritto all’esonero contributivo dello 0,8% per la retribuzione mensile nel periodo dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare.

Tra i chiarimenti forniti nella Circolare l’Istituto elenca le categorie di lavoratori che sono tenuti a presentare la domanda per il bonus entro il 31 ottobre 2022, ossia:

  • i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata e con un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;
  • gli stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
  • gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
  • gli autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’art. 2222 del Codice Civile, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021;
  • gli incaricati di vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante da tale attività.

IRPEF

Detrazione IRPEF per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La detrazione, che spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, è calcolata su un importo complessivamente non superiore a euro 250 (art. 15, comma 2, del TUIR). Il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione pari a euro 250 deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico. Il predetto importo di euro 250 costituisce, inoltre, anche il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dell’abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di euro 400 per l’abbonamento del figlio a carico, l’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, non può superare euro 250.

In applicazione del principio di cassa, la detrazione è calcolata sulla spesa sostenuta nel 2021 per l’acquisto dell’abbonamento, indipendentemente dal periodo di validità dello stesso.

Ai fini della detrazione, per “abbonamento” si intende un titolo di trasporto che consenta di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.

La detrazione spetta, pertanto, per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.

DICHIARAZIONI

Circolare “Omnibus” Agenzia Entrate: le novità per il bonus vacanze

Agenzia delle Entrate, Circolare 7 luglio 2022, n. 24/E

Una delle novità contenute nella Circolare “omnibus” (Circolare n. 24/E del 7 luglio 2022) nella quale l’Agenzia Entrate risponde ai dubbi degli operatori, Caf e professionisti che andranno ad affiancare i cittadini nella presentazione della dichiarazione dei redditi, riguarda il bonus vacanze, l’agevolazione in favore delle famiglie con ISEE non superiore a euro 40.000, da utilizzare per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast.

Infatti, se inizialmente coloro che lo avevano richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 potevano utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021, ora il bonus spetta anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione, purché comprenda almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

DICHIARAZIONI

La rateizzazione spese sanitarie

Se le spese sanitarie detraibili, ad esclusione di quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili, superano complessivamente euro 15.493,71 (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo (Circolare 3 gennaio 2001, n. 1/E, risposta 1.1.1, lett. g).

La scelta (rateizzazione o detrazione in un’unica soluzione), che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui le spese sono state sostenute.

APPROFONDIMENTI

IVA

La presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre

Scade il 1° agosto, in quanto il 31 luglio cade di domenica, il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2022.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Si ricorda che l’art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

  • si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
  • si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
  • si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007);
  • si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011.

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l’apposizione del visto di conformità.

RISCOSSIONE

Decreto “Aiuti”: nuove regole sulle rateazioni delle cartelle di pagamento

Il decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022), al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee, dopo il passaggio parlamentare, ha modificato nuovamente le regole sulle rateazioni delle cartelle di pagamento.

In particolare, chi non paga 8 rate, e non più 5, decade dal beneficio di rateazione e il carico non può essere nuovamente rateizzato.

Inoltre, è stata innalzata da 60.000 euro a 120.000 euro la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

È prevista, infine, che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non precluda al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

In merito ai termini di decorrenza delle nuove disposizioni si segnala che si applicheranno esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto.

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate.

In questo caso, al nuovo piano di dilazione si applicano le nuove disposizioni.

Da un punto di vista pratico, per somme iscritte a ruolo di importo uguale o inferiore a 120 mila euro, i contribuenti potranno ottenere la rateizzazione:

  • direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione;
  • compilando il modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.

Sarà sufficiente dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione.

In questo caso, il contribuente potrà accedere al piano ordinario di dilazione che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.

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